Aziende amiche

Sostenere la Fondazione significa partecipare a iniziative che aiutano ogni giorno bambini e famiglie in difficoltà, offrendo loro un aiuto reale nei momenti più complessi della vita.

È un modo per trasformare i valori aziendali in azioni concrete, generando un impatto positivo che coinvolge dipendenti, clienti, collaboratori e territorio.

Insieme possiamo fare la differenza

Ogni impresa ha la possibilità di lasciare un segno positivo nella comunità in cui opera. Diventare un’Azienda Amica della Fondazione Emanuela Panetti significa scegliere di affiancare concretamente chi vive situazioni di fragilità, contribuendo alla realizzazione di progetti che ogni giorno portano assistenza, sostegno e speranza a bambini e famiglie.

La Fondazione nasce nel ricordo di Emanuela Panetti e da oltre quindici anni è impegnata nel sostegno ai bambini gravemente malati, alle loro famiglie e alle persone che affrontano percorsi di cura particolarmente difficili. Grazie all’aiuto di privati, volontari e aziende è stato possibile sviluppare numerose iniziative di assistenza socio-sanitaria, accoglienza, supporto psicologico, mobilità assistita e sostegno all’istruzione.

Come puoi aiutarci

 Esistono diverse modalità di collaborazione, personalizzabili in base alle caratteristiche e alle possibilità della tua azienda:

  • Donazioni economiche a sostegno dei progetti della Fondazione.
  • Sponsorizzazione di specifiche iniziative sociali e solidali.
  • Donazione di beni o servizi utili alle attività della Fondazione.
  • Coinvolgimento dei dipendenti in attività di volontariato aziendale.
  • Realizzazione di campagne di raccolta fondi dedicate.
  • Collaborazioni e partnership per progetti speciali.

Ogni contributo, grande o piccolo, può trasformarsi in un aiuto concreto per chi ne ha bisogno.

Ricordiamo inoltre che le erogazioni liberali possono essere dedotte dal reddito d’impresa o dal reddito imponibile secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Qualora l’importo deducibile ecceda il reddito dichiarato, l’eventuale eccedenza potrà essere riportata nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

Diventa un'Azienda Amica

Contattaci per conoscere le modalità di collaborazione e costruire insieme un percorso di sostegno capace di generare valore per la tua impresa e per le persone che aiutiamo ogni giorno.

Insieme possiamo trasformare la solidarietà in un’opportunità concreta di crescita e speranza.

Come donare

Puoi sostenere la Fondazione con una donazione libera attraverso:

  • Donazione online
  • Bonifico bancario
  • Bonifico postale
  • Carta di credito

Destinatario:
Fondazione Emanuela Panetti

IBAN:
IT82J0200803284000102307980

Conto Corrente Postale:
04458134

UNICREDIT BANCA

Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un aiuto prezioso per realizzare i nostri progetti.

Tutte le donazioni a favore della Fondazione Emanuela Panetta ETS sono fiscalmente deducibili e detraibili.  Scopri di più

Form per donazione con carta di credito

Agevolazioni fiscali

Le erogazioni liberali effettuate a favore della Fondazione Emanuela Panetti tramite strumenti di pagamento tracciabili possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

La documentazione deve consentire di identificare chiaramente il carattere di liberalità della donazione e il soggetto beneficiario.

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali applicabili alle erogazioni liberali è possibile rivolgersi al proprio consulente fiscale o contattare direttamente la Fondazione.

  • Detrazione dall’imposta lorda del 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

oppure, in alternativa

  • Deduzione dal reddito complessivo netto delle donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

oppure, in alternativa

  • Deduzione dal reddito complessivo delle donazioni in denaro per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lettera g del D.P.R. 917/86).
  • Deduzione dal reddito complessivo netto delle donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare;

oppure, in alternativa

  • Deduzione dal reddito complessivo delle donazioni per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86).

DM 28.11.19

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28.11.2019 sono state individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta, indicando sostanzialmente come tipologie tutti i beni che possono essere donati senza esclusione alcuna,  e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (art. 83, c. 2 D.Lgs. 117/2017).

VALORIZZAZIONE DEI BENI DONATI
L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali
in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione.
 

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale (per le imprese), l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.

Qualora, al di fuori delle ipotesi precedenti, il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
 
DOCUMENTAZIONE 
L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente:
– la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori;
– la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Ai fini dell’Iva, le relative cessioni gratuite sono esenti da Iva per effetto dell’art.10 n.12 D.P.R. 633/72.

Legge 166/2016

Resta in vigore la legge 166/2016 (cosiddetta legge antispreco), sono deducibili senza limiti ai fini delle imposte dirette (sono considerati destinazione non estranea all’esercizio dell’impresa; quindi, il costo per il loro acquisto o la loro produzione è interamente deducibile).

I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.

Possono considerarsi ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 16, c. 1 della L. 166/2016 i beni ivi indicati, a condizione che:
• siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all’art. 2, c. 1, lett. b) della medesima legge;
• siano ancora astrattamente idonei all’utilizzo;
• non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
Non realizzano alcun problema ai fini dell’Iva in quanto i predetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, non generando operazioni imponibili.

Modalità operative
– per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto;
– il donatore deve trasmettere telematicamente una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15mila euro
– l’ente donatario deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, in cui deve essere espresso l’impegno a utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali.