Puoi sostenere la Fondazione con una donazione libera attraverso:
Destinatario:
Fondazione Emanuela Panetti
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IT82J0200803284000102307980
Conto Corrente Postale:
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Tutte le donazioni a favore della Fondazione Emanuela Panetta ETS sono fiscalmente deducibili e detraibili. Scopri di più
Le erogazioni liberali effettuate a favore della Fondazione Emanuela Panetti tramite strumenti di pagamento tracciabili possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
La documentazione deve consentire di identificare chiaramente il carattere di liberalità della donazione e il soggetto beneficiario.
Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali applicabili alle erogazioni liberali è possibile rivolgersi al proprio consulente fiscale o contattare direttamente la Fondazione.
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Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28.11.2019 sono state individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta, indicando sostanzialmente come tipologie tutti i beni che possono essere donati senza esclusione alcuna, e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (art. 83, c. 2 D.Lgs. 117/2017).
Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale (per le imprese), l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.
Ai fini dell’Iva, le relative cessioni gratuite sono esenti da Iva per effetto dell’art.10 n.12 D.P.R. 633/72.
Resta in vigore la legge 166/2016 (cosiddetta legge antispreco), sono deducibili senza limiti ai fini delle imposte dirette (sono considerati destinazione non estranea all’esercizio dell’impresa; quindi, il costo per il loro acquisto o la loro produzione è interamente deducibile).
I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.
Possono considerarsi ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 16, c. 1 della L. 166/2016 i beni ivi indicati, a condizione che:
• siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all’art. 2, c. 1, lett. b) della medesima legge;
• siano ancora astrattamente idonei all’utilizzo;
• non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
Non realizzano alcun problema ai fini dell’Iva in quanto i predetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, non generando operazioni imponibili.
Modalità operative
– per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto;
– il donatore deve trasmettere telematicamente una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15mila euro
– l’ente donatario deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, in cui deve essere espresso l’impegno a utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali.